LE REGOLE DELLA CACCIA

L’apertura della nuova stagione venatoria è il momento più atteso da ogni cacciatore. Per garantire un corretto svolgimento dell’attività venatoria ed apprezzare a pieno questa passione, vi ricordiamo alcune delle principali regole.

IL VADEMECUM DEL CACCIATORE

1) Rispetto delle coltivazioni agricole e delle regole per l’accesso ai fondi e terreni oggetto di caccia. Anche se il codice civile (art. 842) autorizza i cacciatori ad entrare, per l’esercizio venatorio, all’interno dei terreni di proprietà privata, occorre prestare la massima attenzione e la massima educazionenell’attraversamento con i veicoli delle aree interessate ricordandosi sempre che, in materia di circolazione fuoristrada la normative regionali impongono regole da rispettare.

2) Vi è divieto di ingresso dei cani da caccia nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi. L’uso dei cani è consentito in numero massimo di due per cacciatore.

3) La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. L’istallazione dell’appostamento temporaneo dovrà avvenire solamente da un’ora prima dell’orario previsto per l’inizio della giornata di caccia e potrà essere utilizzata vegetazione spontaneaarbustiva o erbacea appartenente a specie non tutelata dalla normativa vigente. Sono consentiti anche gli appostamenti temporanei costituiti da materiale artificiale (tele, etc.).
È importante mantenere la distanza di m.80 tra appostamenti temporanei e 100 metri tra temporaneo e fisso, nel caso di prelievo di selvaggina minuta e colombacci.  Se l’appostamento temporaneo usa i richiami la distanza da mantenere è 200 m come anche tra temporaneo e fisso per la caccia a palmipedi e trampolieri.
Gli appostamenti temporanei devono rispettare una distanza non inferiore a m 100 dalle aree di divieto di caccia (tale limite non vale per le distanze dalle Aziende Faunistico Venatorie, Agrituristico Venatorie, fondi chiusi etc.).

4) È vietato cacciare con reti, trappole, tagliole, vischio, esche e bocconi avvelenati, lacci, archetti, balestre, gabbie trappola. Inoltre martedì e venerdì sono giorni di assoluto silenzio venatorio.

5) Vige il divieto di trasportare armi da caccia (che non siano scariche e in custodia) all’ingresso dei centri abitati o dalle zone dove è vietata l’attività venatoria, a bordo di veicoli di qualunque tipo e nei giorni in cui la caccia è vietata.

6) È vietato cacciare nei terreni di pianura innevati, stagni e laghi ghiacciati, terreni allagati, giardini privati, parchi pubblici, centri abitati, aree adibite a sport, parchi e riserve naturali, oasi, zone di ripopolamento, foreste demaniali;

7) La caccia nei fondi dove c’è la presenza di bestiame o di macchine agricole in funzione è consentita solo a una distanza superiore ai cento metri dalla mandria o dal gregge o dal branco;

8) “E’ vietato sparare da distanza inferiore a 150 m in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro da vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili eccettuate quelle poderali ed interpoderali…. da stabbi e stazzi, recinti ed aree delimitate destinate al ricovero ed all’alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale”.
L’esercizio venatorio è vietato a distanza inferiore a m 50 da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili.
La distanza da mantenere dai fabbricati e immobili stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro è di m. 100.

9) Al termine dell’esercizio venatorio, l’appostamento temporaneoandrà immediatamente rimosso. Ciò vale anche per eventuali spostamenti durante la giornata di caccia da un sito ad un altro.

10) Bisogna aver cura di raccogliere i bossoli di cartucce sparate, non solo per rispettare la legge, ma soprattutto per riguardo e cura del nostro territorio e per dare un immagine civile e rispettosa del cacciatore.

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